Germania Country Report

Il sistema tributario è articolato su tre diversi livelli corrispondenti a quelli di governo secondo la Costituzione

Il sistema fiscale tedesco è regolato dal Codice tributario pubblicato nel 2002 che raccoglie in un’unica norma gli elementi comuni a tutte le imposte, le caratteristiche specifiche delle principali imposte e i meccanismi di accertamento, riscossione, contenzioso ecc.
Come previsto dalla Costituzione ll sistema di tassazione è articolato su tre diversi livelli: il governo federale (Bund), i governi regionali (Lander) e quelli dei comuni (Gemeinde). La legge indica il livello a cui viene gestita ciascuna imposta che può essere: il governo federale o i lander sia come agente per conto del governo federale che per conto proprio. Le quote di spettanza di ciascun ente territoriale sono stabilite in sede costituzionale per tutte le imposte tranne che per l’Iva. Per questa, infatti, la Costituzione rinvia a una apposita legge federale frequentemente modificata, per tenere conto di eventuali esigenze congiunturali.

 Governo federaleLänderComuni
Imposta sui redditi persone fisiche42,5%42,5%15%
Imposta sui redditi società50%50%
Imposta sul valore aggiunto (2015)53,2%44,6%2,3

La tassazione delle persone fisiche
Le persone fisiche residenti sono tassate su tutti i loro redditi mentre quelle non residenti solo su quelli di fonte tedesca. Si è considerati residenti in Germania se vi si soggiorna per più di sei mesi. Sono considerati redditi tassabili tutti i proventi dell’attività lavorativa in qualsiasi forma erogati, i redditi da capitale e gli altri redditi. I contribuenti residenti sono suddivisi in categorie a seconda della propria condizione familiare e della presenza di più redditi nello stesso nucleo familiare.
Ciascun contribuente ha il diritto ad un’esenzione dall’imposta per i primi 8.821 euro (raddoppiati nel caso di dichiarazione congiunta). Sono deducibili dal reddito le seguenti spese:

  •  premi assicurativi fino a 2.800 euro per i lavoratori autonomi e 1.900 per i dipendenti:
  •  costi per la formazione professionale fino a 4.000 euro;
  •  donazioni ad associazioni caritative, culturali e sportive;
  •  alimenti pagati ai coniugi divorziati fino a 13.805 euro. Essi costituiscono reddito imponibile per il ricevente.

E’ prevista una deduzione standard di 801 che sale a 1000 per i lavoratori dipendenti. Le detrazioni per i figli a carico sono 3.624 euro per ogni figlio ( per i figli tra i 18 e i 25 solo se frequentano scuole o corsi di formazione).

Aliquote persone fisiche per il 2018

Aliquota %Classi di reddito (in euro)
esenteFino a 9.000
Aliquota progressivamente crescente da 14% a 42%da 9.001 a 54.949
42%tra 54.950 a 260.532
45%da 260.533

Nel caso di coppie che presentino dichiarazioni dei redditi congiunte gli estremi degli scaglioni di reddito sono raddoppiati. A questo si aggiunge un contributo di solidarietà destinato ai land orientali pari al 5,5% del valore dell’imposta sui redditi dovuta ed una church tax per gli affiliati alle chiese riconosciute.
I redditi da capitale (interessi, dividendi e plusvalenze) non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggette ad aliquota unica del 25% cui si aggiunge il contributo di solidarietà. Nel caso dei dividendi e interessi, questa viene applicata con ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

La tassazione delle persone giuridiche 
Le società sono tassate su tutti i redditi ovunque prodotti se residenti mentre soltanto su quelli di provenienza tedesca per i non residenti. In molti trattati contro le doppie imposizione è comunque prevista la tassazione di redditi prodotti all’estero soltanto nel Paese di provenienza e la loro completa esenzione in Germania. Una società è considerata residente se è costituita secondo la legge tedesca o se la principale attività gestionale viene svolta in Germania. Tutti redditi percepiti da una società di qualsiasi natura essi siano sono generalmente considerati reddito di impresa e pertanto sottoposti alle disposizione dell’imposta. 
In generale il punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile è il risultato di bilancio cui vanno apportate alcune correzioni determinate dalle leggi fiscali. Sono deducibili tutte le spese relative all’attività economica svolta con l’eccezione di quelle concernenti redditi esenti e di quelle per le quali è consentita una detraibilità limitata. A partire dal 2008 è in vigore un sistema di detraibilità degli interessi netti passivi. Essi sono detraibili immediatamente nel limite del 30% dell’EBITDA indipendentemente dai rapporti tra debitore e creditore. L’eccesso di interessi rispetto al limite consentito può essere riportato in avanti indefinitamente mentre, l’eccesso di EBITDA può essere utilizzato solo per i successivi 5 anni. Il limite del 30% non si applica nei seguenti casi:

  • interessi netti inferiori a 3 milioni di euro;
  • non appartenenza a gruppi;
  • nel caso di società appartenente ad un gruppo, qualora il suo equity ratio sia non inferiore del 2% rispetto a quello complessivo del gruppo.

Nel caso di cambiamento di proprietà l’eccesso di interessi riportato in avanti è soggetto a regole specifiche per la loro parziale o totale forfetizzazione.
Il metodo base per gli ammortamenti è quello delle quote costanti, fino al 2007 era accettato anche quello a quote decrescenti abolito nel 2008 ma ripristinato per gli anni 2009 e 2010 come misura anti crisi. L’ammortamento accelerato è consentito solo per casi straordinari. A partire dal 2010 i beni di valore inferiore ai 410 euro possono essere ammortizzati immediatamente. Il ministero delle Finanze pubblica delle tabelle di ammortamento ai fini fiscali suddivise per tipologia di beni.
Ai fini fiscali la valutazione delle rimanenze può essere fatta con il metodo LIFO e quello del costo medio mentre non è generalmente accettato quello FIFO.
Le perdite sono riportabili in avanti a copertura di eventuali profitti futuri senza limiti di tempo. Non vi sono limitazioni per l’uso di perdite riportate inferiori al milione di euro mentre per quelle superiori a tale soglia è previsto un limite pari al 60% del reddito. Esiste anche un meccanismo di carry back valevole per l’anno precedente e per un ammontare non superiore a 1 milione di euro.
L’imposta viene calcolata applicando al reddito imponibile un’aliquota del 15%, su tale imposta va poi calcolato un ulteriore 5,5% di tassa di solidarietà (per finanziare i costi della riunificazione tedesca) ottenendo così un’aliquota totale del 15,82%.
I dividendi sono esenti da imposta per una quota pari al 95% dell’importo. Per i dividendi pagati dopo il 28 febbraio 2013 l’esenzione spetta solo se si detiene almeno il 10% del capitale dell’impresa mentre non vale per le banche, società finanziarie e holding con riferimento a partecipazioni destinate allo scambio nel breve periodo. Inoltre a partire dal dicembre dello stesso anno l’esenzione non vale se il dividendo è stato trattato come spesa deducibile dalla società distributrice.
I dividendi pagati a società non residenti sono, invece, soggetti a ritenuta del 25% (cui si aggiunge l’imposta di solidarietà per un’aliquota complessiva del 26,4%). Ai sensi della Direttiva europea “madre-figlia” le ritenute non sono operate se il pagamento è effettuato nei confronti di soci residenti nell’Unione Europea e che detengono almeno il 10% del capitale da almeno un anno. Il soggetto pagatore deve richiedere apposita certificazione all’Amministrazione fiscale tedesca per poter beneficiare di tale esenzione. Per quanto riguarda il pagamento di interessi non vi è ritenuta con l’eccezione di alcune tipologie di strumenti finanziari per i quali si applica l’aliquota del 25% più l’imposta di solidarietà. Le royalties e le locazioni pagati a società non residenti sono sottoposte a ritenuta del 15% mentre per le persone fisiche è del 30%. In entrambe i casi va aggiunta la sovrattassa di solidarietà. Sia per gli interessi che per le royalties le aliquote possono essere ridotte sulla base di accordi internazionali o della direttiva comunitaria su interessi e royalties.   

Imposta sulle attività commerciali
L’imposta comunale viene applicata su tutte le società che svolgono attività commerciale ed è applicata con le stesse regole di quella sui redditi delle società con alcune differenze (come ad esempio l’assenza del meccanismo di carry back). Inoltre per le società di persone sono considerate reddito tassabile tutti pagamenti (salari , interessi ecc) verso i soci. Il livello di tassazione è deciso a livello comunale partendo da un’aliquota nazionale del 3,5% cui viene applicato un moltiplicatore che non può essere inferire a 2. In genere l’aliquota risultante risulta attorno al 14%. Nel caso di società di persone sono esenti da tale imposta i primi 24.500 euro, inoltre, sempre per le società di persone, essa può essere dedotta dall’imposta sui redditi fino ad un valore massimo pari a 3,8 volte quello che si avrebbe applicando l’aliquota nazionale del 3,5%. 

L’imposta sul valore aggiunto
In qualità di Stato aderente all’Unione europea la Germania ha un sistema di tassazione del valore aggiunto in linea con quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia. Essa si applica quindi sulle transazioni di beni e servizi all’interno del Paese così come sulle importazioni e acquisti intracomunitari. Il sistema di calcolo dell’Iva dovuta è quello della differenza tra l’imposta ricevuta in fase di vendita e quella pagata all’acquisto. Ovviamente la detrazione dell’Iva pagata non è prevista nel caso in cui siano forniti beni o servizi esenti. Sono esenti i servizi finanziari e assicurativi, le transazioni sottoposte ad imposta sui trasferimenti di proprietà immobiliari, i servizi sanitari e le attività assistenziali, culturali ed educative. L’aliquota ordinaria è del 19% ma per determinati beni si riduce al 7%.Sono invece ad aliquota nulla le esportazioni, le cessioni intracomunitarie e i servizi internazionali.
Le piccole imprese sono esenti da iva se i loro ricavi totali sono inferiori ai 17,500 euro nell’anno precedente e se in quello presente non prevedono di superare i 50 mila euro. Esse possono comunque optare per il regime di tassazione ordinario.

Altre tasse e imposte

Le imposte sulle proprietà immobiliari
Sono sottoposte a tassazione le transazioni relative a terreni e immobili situati in Germania. L’imposta viene richiesta anche nel caso di acquisto di società (almeno per una quota del 95%) che posseggono immobili. L’imposta viene prelevata a livello di ciascuno stato federale ed ha un’aliquota che varia tra il 3,5% ed il 6,5%. I Comuni applicano un’imposta sul possesso di terreni ed immobili basato sul loro valore catastale e la cui aliquota si calcola applicando un moltiplicatore scelto dall’ente locale all’aliquota federale dello 0,35%. L’aliquota effettiva nelle principali città è quindi compresa tra 1,5% ed il 2,3%.

Le imposte per le Chiese
In Germania chi è iscritto alla Chiesa cattolica o  protestante è tenuto a pagare un’apposita imposta (Kirchensteuer). I membri della comunità ebraica pagano una imposta equiparata a favore della propria chiesa (Kultussteuer). Per gli appartenenti ad altre comunità religiose e per i non credenti non esiste l’obbligo di pagare questo tipo di imposta. Il tributo che varia da Lander a Lander è, in genere, pari al 8-9% dell’imposta sui redditi delle persone fisiche ed è considerata spesa deducibile per tale imposta.
L’attività di gestione, raccolta e accertamento dell’imposta può essere gestita direttamente dalle chiese stesse o, più frequentemente dai Lander che curano i registri degli iscritti, comunicano ai datori di lavoro gli elenchi in modo da consentire le relative ritenute e ne traggono una commissione per il sevizio.

L’imposta di successione
Sono soggetti all’imposta di successione tra l’altro: l’acquisto dell’eredità per successione legale, testamentaria o per patto successorio; l’acquisto dell’eredità mediante lascito; l’acquisto dell’eredità per donazione con effetto post mortem e ogni vantaggio patrimoniale basato su contratto stipulato dal defunto (es. assicurazioni sulla vita); l’acquisto dell’eredità per diritto alla quota di legittima; l’acquisto dell’eredità sulla base della riserva a favore dei figli naturali. In caso di acquisto dell’eredità non derivante da un testamento aperto presso un Tribunale o un notaio tedesco l’erede deve darne comunicazione all’Ufficio delle imposte entro tre mesi. I beneficiari sono suddivisi in tre categorie cui corrispondono diversi livelli di esenzione e di aliquote. 

  • coniuge (o convivente registrato), ascendenti o discendenti diretti (anche i discendenti del coniuge proveniente da precedenti matrimoni). Per i coniugi è prevista un’esenzione di 500 mila euro, per i figli di 400 mila, per i nipoti di 200 mila e di 100 per gli altri. L’aliquota è progressiva e varia tra il 7% ed il 30%;
  • altri gradi di parentela o coniugi divorziati. L’esenzione è di 20 mila euro. L’aliquota varia tra il 15% ed il 43%;
  • altri beneficiari. L’esenzione è di 20mila euro. L’aliquota varia tra il 30% ed il 50%;

Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamenti
Le dichiarazioni dei redditi sono presentate entro il 31 maggio dell’anno successivo e possono essere presentate anche per dichiarare spese aggiuntive e ricevere un rimborso. L’imposta finale viene calcolata dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi. Il pagamento dell’iva è mensile e diviene esigibile secondo un principio di competenza nel momento in cui avviene la consegna dei beni o la prestazione dei servizi ma  le società ed i lavoratori autonomi più piccoli ossia quelli con ricavi annuali inferiori ai 250 mila euro (per gli anni di imposta dal 2009 al 2011 il limite era di 500 mila euro) possono chiedere di adottare un principio di cassa ossia far decorrere l’obbligo dal momento in cui viene effettivamente ricevuto il pagamento. I datori di lavoro e altri soggetti pagatori hanno l’obbligo di effettuare le ritenute relative all’imposta sui redditi, alla sovrattassa di solidarietà e all’eventuale imposta per le chiese.

Capitale: Berlino
Lingua ufficiale: tedesco
Forma di governo: repubblica federale
Moneta: euro (EUR)
Principali trattati sottoscritti con l’Italia: Convenzione contro la doppia imposizione L. 24 n. 459 del novembre 1992. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, fatta a Bonn il 18 ottobre 1989 (in S.O. n. 127 alla Gazz. Uff. n. 280 del 27 novembre 1992) ratificata con L. 24 n. 459 del novembre 1992 ed entrata in vigore il 26 dicembre 1992.
Nell’ultima revisione semestrale della white list degli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale (dm 23 marzo 2017) la Germania è stata confermata tra gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale.

 

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