Albania Country Report

Nel passaggio verso una economia di libero mercato, l’Albania ha varato, soprattutto a partire dal 1995, una serie di leggi e le relative disposizioni di attuazione tra cui si segnala la legge n. 8438 del 28 dicembre 1998, e successive modifiche, sulle “imposte sul reddito”, entrata in vigore il 21 gennaio 1999, la legge n. 9975 del 28 luglio 2008 e successive modifiche, sulle “tasse nazionali”, la legge n. 9920 del 2008 e successive modifiche sulle “procedure tributarie” e la decisione del Consiglio dei Ministri n. 55 del 2010 che ha reso obbligatoria la modalità telematica di trasmissione delle dichiarazioni dei redditi. A causa del rapido sviluppo economico, la legislazione fiscale albanese è soggetta a frequenti emendamenti e modifiche adottati con il cosiddetto “pacchetto fiscale” annuale.
Tassazione delle persone fisiche
Ai fini dell’imposta sui redditi, sono considerate persone fisiche anche le imprese individuali iscritte nel registro commerciale. I punti salienti della normativa in materia di tassazione delle persone fisiche possono essere così sintetizzati:
– ai fini fiscali sono considerati residenti gli stranieri che risiedano in Albania per più di 183 giorni, anche non consecutivi, durante l’anno fiscale;
– le persone fisiche residenti sono soggetti passivi d’imposta per tutti i redditi prodotti sia in Albania che all’estero; i non residenti esclusivamente per i redditi prodotti in Albania;
– le modalità di trattenuta e di versamento dell’imposta sono analoghe a quelle previste per le persone giuridiche (cfr. infra)
L’imposta è calcolata separatamente per ogni categoria di reddito.
Dal 1° gennaio 2014, i redditi di lavoro dipendente (salari, stipendi e altre indennità annue derivanti da rapporti di lavoro) sono tassati nella maniera seguente:
Reddito imponibile* | Aliquota marginale |
Da 0 lek 30.000 lek | 0% |
da 30.001 lek a 130.000 lek | 13% sulla differenza oltre 30.000 lek |
Oltre 130.001 lek | 13.000 lek + 23% sull’importo superiore a 130.000 lek |
* espresso in lek
Tutti i compensi non derivanti da rapporto di lavoro, quali i compensi per la partecipazione a commissioni, comitati, consigli ed altre attività secondarie, restano assoggettati ad una ritenuta del 15%. Anche i redditi derivanti da dividendi societari, interessi, prestiti, enfiteusi, locazioni ed altri contratti simili, dall’uso o dalla concessione dell’uso dei diritti d’autore o della proprietà intellettuale così come tutti gli altri compensi o redditi che non derivino da un rapporto di lavoro subordinato sono tassati al 15% e l’imposta deve essere versata direttamente dal contribuente, salvo il caso in cui sia obbligatoria la ritenuta d’acconto.
Tassazione delle società
L’imposta sul reddito delle persone giuridiche
La legge n. 8438 del 1998 ha modificato profondamente la precedente disciplina in materia di imposte sul reddito delle persone giuridiche che svolgono un’attività economica in Albania, siano esse residenti o non residenti. Sono soggetti passivi di imposta le società di capitali, i gruppi di società, i consorzi e gli enti di fatto ovvero tutti i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (di seguito, persone giuridiche). La legge n. 8438 del 1998 stabilisce un criterio di territorialità per cui sono tassate su tutte le fonti di reddito, anche se prodotto all’estero, le persone giuridiche residenti in Albania nonché le persone giuridiche non residenti per i redditi ivi prodotti. Una persona giuridica è considerata come residente in Albania se ha una struttura permanente (sede principale) o una sede per la reale gestione degli affari in Albania. Per effetto della nuova legge sono state abrogate le principali agevolazioni fiscali previste a favore delle società di produzione (esenzione fiscale quadriennale ed ulteriore riduzione fino al 60 per cento in caso di reinvestimento degli utili nella società) ma restano valide le esenzioni per le società che già godevano dei suddetti vantaggi fiscali.
La base imponibile e le aliquote
La base imponibile è determinata dalla risultanze del bilancio annuale che deve essere depositato entro il 31 marzo dell’anno successivo all’esercizio di riferimento. L’anno fiscale corrisponde all’anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Sono considerati imponibili, tra gli altri, gli utili come risultanti dal bilancio, i dividendi azionari distribuiti, gli interessi bancari su depositi e titoli, i redditi da contratti di locazione, enfiteusi e da trasferimento di proprietà immobiliari. Non sono soggetti a tassazione i dividendi distribuiti a persona giuridica residente da società, consorzi o gruppi di società che abbiano sede legale e gestiscano effettivamente la propria attività economica in Albania nel caso in cui il soggetto percipiente sia già assoggettato all’imposta sui redditi e lo stesso possieda nella società che distribuisce i dividendi una partecipazione azionaria superiore al 25% o, se si tratta di un consorzio, una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.
I costi deducibili sono quelli necessari per la formazione, l’assicurazione e il mantenimento del reddito. In altre parole, il deprezzamento del patrimonio è alla base della deducibilità dei costi. La legge n. 8438 del 1998 contiene una elencazione analitica delle spese non deducibili. Non possono essere dedotte, tra le altre, le spese inerenti all’acquisto, miglioramento, rinnovo e ricostruzione di beni ammortizzati, i versamenti per contributi previdenziali volontari, i versamenti per l’aumento di capitale, i dividendi societari, gli interessi su prestiti ricevuti che eccedano il tasso massimo dichiarato dalla Banca d’Albania, le spese di rappresentanza e per ricevimenti che eccedono il 3% dei flussi di cassa annui, le spese per sponsorizzazioni che eccedono il 3% del reddito ante imposta e le sponsorizzazioni per l’editoria che eccedono il 5% del reddito non tassato, le spese per donazioni, i consumi personali, gli interessi passivi corrisposti su prestiti che eccedano quattro volte l’apporto del socio al capitale sociale (non concerne le banche, le compagnie di assicurazione e di leasing), le multe, le ammende, le morosità e le penali, i salari dei dipendenti e qualsiasi altra forma di compensazione connessa al rapporto di lavoro il pagamento dei quali non passa attraverso il sistema bancario, cosi come ogni altra spesa che non sia documentabile. Le perdite sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo; il diritto alla deduzione viene meno se nel corso del triennio ci sono variazioni nella proprietà in misura superiore al 50%. Non sono infine deducibili le perdite derivanti direttamente dalle sommosse verificatesi in Albania negli anni 1996 e 1997.
La procedura di ammortamento dei beni viene diversificata secondo la categoria di appartenenza dei beni. In generale, gli immobili e i macchinari incorporati in maniera permanente nell’immobile (ad es. ascensori) possono essere ammortizzati in 20 anni, i computer e software in 4 anni, gli altri beni mobili e macchinari in 5 anni. L’ammontare dei crediti inesigibili può essere portato in deduzione soltanto a determinate condizioni. Dal 1° gennaio 2008 l’aliquota d’imposta è unica ed è fissata al 10%. La nuova normativa prevede inoltre un obbligo di ritenuta d’acconto del 10% da applicare sui pagamenti relativi a dividendi azionari distribuiti ai residenti, interessi attivi, canoni e royalties, servizi tecnici e di direzione aziendale, attività di costruzione, installazione, assemblaggio e supervisione. La ritenuta è pari al 15% in caso di distribuzione di utili, dividendi azionari e interessi a soggetti non residenti.
L’aliquota d’imposta è pari al 15%. Le imprese con volume d’affari compreso tra 2 e 8 milioni di lek beneficiano di un regime semplificato (cfr. infra) e non sono assoggettate a IVA.
Versamenti, obblighi strumentali e controlli
I contribuenti devono versare entro il 15 di ogni mese un anticipo d’imposta ragguagliato ai due anni precedenti. Per i primi quattro mesi (gennaio – aprile) è versato mensilmente 1/12 dell’imposta pagata nei due anni precedenti. Per gli otto mesi successivi l’imposta è ragguagliata alle risultanze del bilancio depositato entro il 31 marzo dell’anno in corso (riferito all’anno precedente), previa detrazione dell’acconto di imposta pagato nei primi quattro mesi. Al contribuente viene data la possibilità di recuperare l’eventuale credito di imposta, sia scomputandolo dalle imposte dovute per gli anni successivi sia chiedendone il rimborso. Il saldo dell’imposta deve essere versato entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista per il 31 marzo dell’anno successivo. I contribuenti con reddito complessivo lordo imponibile (di tutti i tipi) inferiore a 2 milioni di lek sono esentati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Tuttavia, se il reddito complessivo lordo è inferiore a 1,05 milioni di lek, i contribuenti che intendono beneficiare della deducibilità degli oneri (quali i contributi pensionistici volontari, assicurazioni sulla vita e sanitarie) possono optare per la presentazione della dichiarazione nei termini previsti per le persone fisiche e le imprese con reddito complessivo lordo imponibile superiore a 2 milioni di lek (rispettivamente, entro il 30 di aprile e il 30 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento).
Le autorità fiscali possono procedere a una valutazione discrezionale dell’acconto di imposta se ritengono che i ricavi dell’anno corrente sono maggiori almeno del 10% rispetto al periodo di riferimento. Inoltre possono accertare se le fatture tra due soggetti collegati (ad es. società madre e società figlia, società appartenenti agli stessi soci, ecc.) corrispondono ai prezzi di mercato e, in caso contrario, valutare discrezionalmente ai fini fiscali un diverso importo delle fatture. Sono previste sanzioni in caso di evasione dell’imposta, falso in bilancio, falsificazione dei documenti e dei dati contabili, irregolare tenuta delle scritture contabili, inottemperanza all’obbligo di presentare nei termini i bilanci e gli allegati o di versare l’imposta dovuta Le sanzioni variano da 10.000 lek a 6 volte l’imposta dovuta mentre il ritardo nel pagamento dell’imposta è punito con una sanzione pari allo 0,5% dell’imposta per ogni giorno di ritardo.
L’imposta sul valore aggiunto
L’imposta sul valore aggiunto (Tvsh – Tatimin mbi vleren e shtuar), introdotta con la legge n. 7928 del 27 aprile 1995, è entrata in vigore dal 1° luglio 1996 in sostituzione dell’Imposta sul Fatturato ed è stata modificata dalla legge n. 92 del 24 luglio 2014. Sono soggetti passivi tutte le persone fisiche e giuridiche che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi e hanno un volume d’affari annuo superiore a 5 milioni di lek (circa 36.000 euro), mentre dal 1° febbraio 2011 – indipendentemente dal fatturato annuo – sono soggetti passivi i contribuenti che svolgono un’attività nel settore alberghiero, gli avvocati, i notai, i medici specializzati, i dentisti (inclusi quelli specializzati), i farmacisti, gli infermieri, i veterinari, gli architetti. In tal caso i soggetti passivi sono tenuti alla registrazione entro i primi 15 giorni dall’avvio dell’attività economica. La registrazione è obbligatoria per i soggetti che operano nel settore import/export, indipendentemente dal volume d’affari prodotto. L’imposta si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto che esercita la propria attività di impresa nel territorio albanese e alle importazioni di beni nel medesimo territorio. L’aliquota ordinaria è pari al 20%. Le forniture di beni o le prestazioni di servizi relative al trasporto internazionale di persone o di beni e di telecomunicazione, quelle relative ad attività commerciali o industriali marittime, le esportazioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate fuori del territorio albanese da soggetti passivi con sede di impresa o residenza (se persona fisica) in Albania scontano aliquota zero. I beni importati e destinati alla riesportazione beneficiano del regime di importazione temporanea e di fatto sono esenti da IVA. Sono previste esenzioni riguardanti la fornitura di alcuni servizi finanziari e postali, la fornitura di attrezzature mediche per le persone invalide, paraplegiche e tetraplegiche, la fornitura di medicinali e di servizi sanitari da parte delle istituzioni competenti, sia pubbliche che private, la fornitura di organi umani, sangue e latte, di materiale per imballaggio e produzione, di prestazioni educative, di alcune prestazioni di servizi rese da enti no-profit, le prestazioni rese dagli odontotecnici, le prestazioni di assicurazione e riassicurazione, alcune operazioni finanziarie (ad esempio, cambio di valuta, transazioni relative a azioni, quote e valori) la vendita di giornali e di libri, l’importazione di animali per allevamento/riproduzione donati da soggetti o enti esteri, la donazione di beni effettuata in caso di calamità naturali o stato di emergenza sociale, il ferro e il cemento importati e destinati alla costruzione di centrali idroelettriche, a condizione che questi materiali siano utilizzati come materie prime nella realizzazione delle opere, le importazioni di macchinari e di attrezzature destinati agli investimenti con valore uguale o superiore a 50 milioni di lek (360.000 euro circa), nonché quelle di macchinari e di attrezzature utilizzati nel settore di lavorazione attiva e dell’agribusiness, indipendentemente dal valore dell’investimento.
Anche i beni in importazione temporanea destinati al processo produttivo e l’approvvigionamento locale di ferro e cemento utilizzati per costruire le centrali idroelettriche sono esenti dall’imposta. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato entro il 14° giorno del mese successivo all’effettuazione dell’operazione. Al termine di ogni mese deve essere calcolato il totale della Tvsh da versare previa detrazione di quella già pagata. Il versamento è contestuale alla presentazione della dichiarazione Tvsh. Il contribuente sottoposto al regime Tvsh può chiedere il rimborso dell’imposta pagata a condizione che abbia riportato un credito Iva per sei mesi consecutivi e detto credito ecceda i 400.000 lek (3.200 euro).
Le altre imposte
La legge n. 9632 del 2006, come modificata dalla legge n. 146 del 2009 e dalla legge n. 142 del 2015, disciplina il “sistema fiscale locale”. In base a detta legge sono considerate imposte locali, tra le altre: l’imposta sulla piccola impresa, l’imposta sulla proprietà immobiliare (fabbricati e terreni agricoli) e l’imposta sui trasferimenti del titolo di proprietà.
L’imposta sulla piccola impresa
Al fine di diminuire la pressione fiscale sulla piccola imprenditoria, le persone fisiche e giuridiche che nell’esercizio di un’attività economica in Albania realizzano un volume d’affari compreso tra 2 e 8 milioni di lek sono tenute al versamento dell’imposta locale sulla piccola impresa in luogo delle imposte sui redditi. Sono esenti dall’imposta locale i soggetti di nuova costituzione per il primo anno di attività. L’ammontare dell’imposta locale viene determinata sul volume d’affari annuo e varia anche in base al tipo di attività svolta e al luogo in cui viene esercitata. L’imposta non è dovuta se il volume d’affari non supera i 5 milioni di lek. Per i soggetti con volume d’affari compreso tra 5 milioni e 8 milioni di lek, l’imposta locale è pari al 5% del volume d’affari. Se il volume d’affari supera gli 8 milioni di lek, il contribuente soggiace alla normale tassazione. L’imposta è corrisposta in quattro rate: la prima rata all’atto dell’iscrizione nel registro delle imposte locali o all’atto del rinnovo del certificato di registrazione entro il 20 aprile, la seconda e la terza, rispettivamente, entro il 20 del mese di luglio e del mese di ottobre e l’ultima entro il 20 dicembre. È prevista la presentazione della relativa dichiarazione entro il 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.
L’imposta sulla proprietà immobiliare
E’ applicata sui beni immobili, inclusi i terreni agricoli e le costruzioni adibite ad attività produttive ed il relativo gettito è destinato alle Amministrazioni centrali e periferiche. L’imposta varia in funzione del prezzo di vendita. Le aliquote applicate sono diverse e vengono revisionate annualmente. Le aliquote relative all’imposta sul terreno agricolo vengono applicate per ettaro e in base all’ubicazione e alla classificazione del terreno (10 categorie con un’imposta dovuta che va dai 700 lek fino a 5.600 lek per ettaro). Le aliquote relative all’imposta sui fabbricati sono invece applicate a seconda che si tratti fabbricati adibiti ad attività produttive o adibiti ad abitazione (in quest’ultimo caso varia dai 5 lek ai 400 lek per metro quadro se si tratta di fabbricati residenziali, dai 5 lek ai 30 lek per metro quadro se si tratta di abitazione singola) e, in ogni caso in base alla superficie, alla localizzazione e alla data di costruzione dell’immobile. L’imposta viene corrisposta annualmente.
L’imposta sui trasferimenti di proprietà
Il pagamento dell’imposta sui trasferimenti di proprietà grava sul venditore del bene ed è condizione necessaria ai fini della registrazione del trasferimento della proprietà del bene presso l’Ufficio del registro delle proprietà immobiliari. Per i fabbricati la base imponibile è costituita dalla superficie degli stessi e varia a seconda dell’ubicazione e della categoria, mentre per le proprietà immobiliari in genere l’imposta è commisurata al prezzo di vendita Sono applicate le seguenti aliquote:
Un’analoga imposta grava sul trasferimento della proprietà dei beni mobili registrati (ad es. automobili) la cui aliquota è fissata al 2% del valore del bene e comunque per un importo non inferiore a 10.000 lek se sono trascorsi meno di dieci anni dalla sua produzione ovvero non inferiore a 5.000 lek decorso tale termine.
Le accise
La legge n. 8976 del 2002 “sulle accise”, come modificata dalla legge n. 180 del 2013 e dalla legge n. 140 del 2015, prevede una imposta sul consumo interno di taluni prodotti specifici come il tabacco e i prodotti del tabacco (4.400 lek/kg, ad esclusione delle sigarette e pari a 5.500 lek ogni 1.000 pezzi), le bevande alcoliche (compresi birra e vino, da 710 lek a 5.200 lek ogni 100 litri), le bavande non alcoliche (anche acqua minerale, succhi di frutta, 2 lek/litro), il caffè (da 30 lek a 140 lek/kg), i profumi, i deodoranti i pellami, i prodotti derivati dal petrolio (da 0 a 40 lek/litro), l’energia elettrica e prodotti derivati. In ogni caso, le aliquote variano secondo il prodotto considerato e il luogo di produzione (dentro o fuori i confini del Paese) dal 5% al 90% e sono applicate al valore del prodotto. Le accise sui prodotti importati riscosse contestualmente alle tariffe doganali, e sono calcolate sulla base del valore doganale del bene al momento dell’ingresso nel territorio del Paese, maggiorato di eventuali dazi. Le accise sui beni prodotti in Albania vengono calcolate sulla base del prezzo dei beni venduti e il venditore è responsabile della loro riscossione insieme con la fattura. L’imposta non si applica sui prodotti destinati all’esportazione. L’accisa viene pagata una sola volta dall’importatore o dal produttore del bene (persona fisica o giuridica) e non è dovuta per le successive cessioni del bene. I soggetti passivi devono tenere una contabilità separata e versare l’imposta dovuta mensilmente, entro il 15 del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.
Le ultime novità
Il governo albanese ha varato, nel gennaio 2009, una diminuzione della tassazione locale per le società che investono in importanti progetti infrastrutturali o nel settore energetico (è prevista l’applicazione di un’aliquota dello 0,1%). Inoltre, dal 1° gennaio 2014 i costi e gli oneri di ammontare superiore a 150.000 lek sono deducibili o detraibili ai fini delle imposte sui redditi a condizione che il pagamento sia avvenuto ricorrendo a sistemi che assicurano la tracciabilità (assegno non trasferibile, bonifico, carta di credito, pagamenti on-line).
Capitale: Tirana
Lingua ufficiale: albanese tosco e ghego
Moneta: lek (ALL 1 euro = 133,66 lek)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare
Principali trattati
Convenzione bilaterale contro la doppia imposizione stipulata tra Italia e Albania, firmata a Tirana il 12 dicembre 1994 e ratificata in Italia il 21 maggio 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1998.
Altri Stati con cui esistono Convenzioni contro la doppia imposizione sono Polonia, Romania, Malesia, Ungheria, Turchia, Repubblica Ceca, Macedonia, Croazia, Svizzera,Malta, Francia, Bulgaria, Svezia, Norvegia, Grecia, Russia.
Rapporti con l’Italia
Nell’ultima revisione semestrale di tale white list (dm 23 marzo 2017) l’Albania è stata confermata tra gli Stati che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale.